Convenzione
Art. 27
35 / 53In vigore dal 17 ago 1978
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1) La presenta Convenzione sarà sottoposta a revisioni, allo scopo di introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.
2) A tal fine delle conferenze avranno luogo, successivamente, in uno dei Paesi dell'Unione, tra i delegati dei Paesi stessi.
3) Con riserva delle disposizioni dell' applicabili alla modificazione degli a 26, qualsiasi revisione del presente Atto, incluso l'Annesso, esige l'unanimità dei voti espressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-27