Convenzione

Art. 36

In vigore dal 17 ago 1978
. 1) Ogni Paese parte della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa. 2) Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399#art-c-36

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