Convenzione
Art. 37
In vigore dal 17 ago 1978
.
1) a) Il presente Atto è firmato in un solo esemplare nella lingua inglese e francese e, con riserva delle disposizioni dell'alinea 2), è depositato presso il Direttore Generale.
b) Il Direttore Generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana e portoghese, e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.
c) In caso di contestazione circa l'interpretazione dei diversi testi, fa fede il testo francese.
2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 gennaio 1972. Fino a tale data, l'esemplare previsto all'alinea 1) a) sarà depositato presso il Governo della Repubblica francese.
3) Il Direttore Generale trasmette due copie certificate conformi del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore Generale fa registrare il presente Atto presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le dichiarazioni incluse in questi strumenti o fatte in applicazione degli . 1) c), 30. 2) a) e b) e 33. 2), l'entrata in vigore di ogni disposizione del presente Atto, le denunce notificate e le notificazioni fatte in applicazione degli . 2 c), 31. 1) e 2), 33. 3) e 38. 1), come pure le notificazioni previste nell'Annesso.
Storico versioni
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