Accordo
Art. 3
In vigore dal 17 ago 1978
.
Il presente accordo, che modifica l'accordo interno, viene
approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle norme costituzionali che gli sono proprie. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Purchè siano rispettate le disposizioni del primo Gomma, il
presente accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità avrà depositato presso il Segretariato degli Stati ACP il primo dei tre Atti di notifica della conclusione di uno degli accordi di accessione alla Convenzione.
Qualora uno o più Stati che hanno firmato un accordo di accessione
con la Comunità non abbiano depositato lo strumento di ratifica entro il termine previsto dalla dichiarazione della Comunità allegata a ciascuno degli accordi di accessione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, procederà al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;398#art-a-3