Accordo

Art. 1

In vigore dal 17 ago 1978
ACCORDO che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità firmato l'11 luglio 1975 I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, CONSIDERANDO che la Convenzione ACP-CEE di Lomè, in appresso denominata "Convenzione", ha fissato nell'articolo 42 l'importo globale degli aiuti della Comunità a favore degli Stati ACP firmatari originari; che, in virtù sia dell'articolo 89 sia dell'articolo 90 della Convenzione, l'accessione di uno Stato non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della suddetta Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione; CONSIDERANDO che, in vista della decisione che il Consiglio avrebbe preso il 29 giugno 1976 per quanto riguarda l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea, l'accordo intorno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato "accordo interno" ha fissato l'importo globale degli aiuti della Comunità destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare; che lo stesso accordo ha conferito al Consiglio il potere di adeguare gli importi ivi previsti per gli ACP e i PTOM-DOM qualora un paese o territorio d'oltremare, divenuto indipendente, acceda alla Convenzione; CONSIDERANDO che, poiché la Repubblica del Surinam, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore hanno acceduto alla Convenzione rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto e il 13 settembre 1976, il Consiglio ha adeguato, con decisione del 22 marzo 1977, gli importi immessi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro; CONSIDERANDO che gli accordi tra la Comunità Economica Europea e rispettivamente la Repubblica democratica di Sao Tomè e Principe, la Repubblica del Capo Verde e Papua Nuova Guinea, in appresso denominati "accordi di accessione", prevedono l'accessione di questi tre Stati alla Convenzione; CONSIDERANDO che è quindi necessario aumentare l'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP; che a tale scopo occorre destinare alla dotazione globale ACP l'importo di 13 milioni di unità di conto europee di cui alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, rimasto bloccato; che occorre integrare tale importo con un contributo degli Stati membri ripartito secondo il criterio di ripartizione previsto dall'accordo interno; CONSIDERANDO che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno e onde facilitare il rispetto degli obblighi così assunti dagli Stati membri, il Consiglio ha conferito alla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca", il mandato di versare a favore del Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", i pagamenti effettuati alla Banca a titolo delle operazioni previste da tale articolo, fino a concorrenza dei contributi che il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi devono mettere a disposizione del Fondo a decorrere dall'entrata in vigore dei tre accordi di accessione; che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, non avendo partecipato al finanziamento dei precedenti Fondi di sviluppo, verseranno direttamente i loro contributi al Fondo; CONSIDERANDO che occorre di conseguenza modificare l'accordo interno; CONSIDERANDO che il presente accordo dovrà essere applicato non appena le procedure di ratifica e di notifica di uno dei tre accordi di accessione saranno stato espletate; che tuttavia, qualora uno o più Stati eccedenti alla Convenzione non espletino entro un periodo ragionevole le procedure di ratifica dell'accordo di accessione firmato, occorre autorizzare il Consiglio a procedere al corrispondente adeguamento dell'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP; PREVIA consultazione della Commissione delle Comunità Europee, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: . Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 2 dell' dell'accordo interno: "2-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, il Fondo è dotato di un importo di 3.159,50 milioni di unità di conto europee. Questo importo comprende, oltre ai 3.150 milioni di unità di conto europee di aiuti previsti dal paragrafo 2, un importo di 9,50 milioni di unità di conto europee costituito dai contributi supplementari degli Stati membri, secondo la seguente ripartizione: Belgio 593.750 unita di conto europee Danimarca 228.000 unita di conto europee Germania 2.465.250 unita di conto europee Francia 2.465.250 unita di conto europee Irlanda 57.000 unita di conto europee Italia 1.140.000 unita di conto europee Lussemburgo 19.000 unita di conto europee Paesi Bassi 755.250 unita di conto europee Regno Unito 1.776.500 unita di conto europee ".
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;398#art-a-1

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