Accordo

Art. 2

In vigore dal 17 ago 1978
. I seguenti paragrafi vengono aggiunti dopo il paragrafo 3 dell' dell'accordo intorno: "3-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, l'importo di 3.159,50 milioni di unità di conto europee di cui al paragrafo 2-bis è ripartito come segue: a) 3.054,10 milioni di unità di conto europee destinati agli ACP, provenienti dalle seguenti fonti: 3.000 milioni di unità di conto europee dalla dotazione inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari; 9,50 milioni di unità di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2-bis; 13 milioni di unità di conto europee dall'importo di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua la decisione 76/568/ /CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea; 31,60 milioni di unità di conto europee dall'importo trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla Convenzione da parte della Repubblica del Surinam, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, in virtù della decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro; b) 105,40 milioni di unità di conto europee destinati ai paesi e territori d'oltremare nonché ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti, al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtù della decisione di cui al quarto trattino della precedente lettera a). 3-ter. - a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera a), è ripartito come segue: 2.137 milioni di utilità di conto europee sotto forma di sovvenzioni; 440,10 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali: 97 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio; 380 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione. b) L'importo destinato ai paesi e territori e ai dipartimenti d'oltremare, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera b), è ripartito come segue: 37 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni; 29,40 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali; 4 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio; 15 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva; 20 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;398#art-a-2

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