Art. 1

In vigore dal 17 ago 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977: a) accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tomè e Principe alla convenzione firmata a Lomè il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi protocolli e atti finali; b) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-06-20;398#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo