Art. 1
In vigore dal 17 ago 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977:
a) accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tomè e Principe alla convenzione firmata a Lomè il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunità economica europea ed il consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi protocolli e atti finali;
b) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-20;398#art-rd-1