Art. 6

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199

In vigore dal 10 mar 1995
Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente. Il primo presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario. Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità. Quest'ultima disposizione si applica nei limiti di un contingente di personale non superiore a trenta unità.
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