Art. 3

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199

In vigore dal 25 mag 1978
I commi primo e secondo dell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti: "Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonchè ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell' della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall' della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda".
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