Art. 2

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199

In vigore dal 8 mag 2009
1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro
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