Art. 1
LEGGE 22 maggio 1978, n. 199
In vigore dal 25 mag 1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Storico versioni
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