Patto internazionaleParte SESTA

Art. 52

In vigore dal 22 dic 1977
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell', il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'; b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all', e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-52

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