Patto internazionaleParte SESTA

Art. 50

In vigore dal 22 dic 1977
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo