Patto internazionale›Parte SESTA
Art. 52
52 / 67In vigore dal 22 dic 1977
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell', il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:
a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all';
b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all', e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pi-52