Protocollo facoltativo›Parte SESTA
Art. 4
In vigore dal 22 dic 1977
1. Salvo quanto è stabilito all', il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.
2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pf-4