Art. 4
Protocollo facoltativoParte SESTA

Art. 4

57 / 67
In vigore dal 22 dic 1977
1. Salvo quanto è stabilito all', il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto. 2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pf-4