Protocollo facoltativo›Parte SESTA
Art. 9
In vigore dal 22 dic 1977
1. Purchè il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-25;881#art-pf-9