Convenzione
Art. 79
Finanze
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Finanze)
540 1. Ogni Membro comunica al segretario generale, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione, la classe di contribuzione che ha scelto.
541 Il segretario generale notifica questa decisione ai Membri. 542 1 Membri che non hanno comunicato la loro decisione entro il termine previsto al numero 540 conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.
543 1 Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato precedentemente.
544 2. Ogni nuovo Membro corrisponde, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a contare dal primo giorno del mese d'adesione.
545 In caso di denuncia della Convenzione da parte di un Membro, il contributo dev'essere corrisposto sino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la denuncia.
546 3. Le somme dovute fruttano interessi a contare dall'inizio di ogni anno finanziario dell'Unione. Questo interesse è fissato al saggio del 3 per cento (tre per cento) l'anno durante i primi sei mesi e del 6 per cento (sei per cento) l'anno a decorrere dal settimo mese.
547 4. Le disposizioni seguenti si applicano ai contributi delle aziende private riconosciute, agli organismi scientifici o industriali e alle organizzazioni internazionali:
a) le aziende private riconosciute e gli organismi scientifici o industriali contribuiscono alle spese dei Comitati consultivi
internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di
partecipare. Le aziende private riconosciute contribuiscono
parimenti alle spese delle conferenze amministrative ai cui
lavori hanno convenuto di partecipare o hanno partecipato conformemente al numero 338;
548 b) le organizzazioni internazionali contribuiscono parimenti alle spese delle conferenze o riunioni alle quali possono partecipare, sempre che non siano state esonerate, con riserva di reciprocità, dal Consiglio d'amministrazione;
549 c) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni giusta le disposizioni dei numeri 547 e 548 scelgono liberamente, nella tavola di cui al numero 92 della Convenzione, la classe di contribuzione secondo la quale intendono partecipare alle spese, e informano il segretario generale circa la classe scelta;
550 d) le aziende private riconosciute, gli organismi scientifici o industriali e le organizzazioni internazionali che contribuiscono alle spese delle conferenze o riunioni, possono scegliere, in ogni momento, una classe di contribuzione superiore a quella precedentemente scelta;
551 e) il numero d'unità di contribuzione non può essere diminuito durante la validità della Convenzione;
552 f) nel caso di disdetta della partecipazione ai lavori di un Comitato consultivo internazionale, il contributo deve essere corrisposto fino all'ultimo giorno del mese in cui ha effetto la disdetta;
553 g) l'ammontare dell'unità di contribuzione delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali alle spese dei Comitati consultivi internazionali, ai lavori dei quali hanno convenuto di partecipare, è stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione. I contributi saranno considerati come un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi conformemente alle disposizioni del numero 546;
554 h) l'ammontare dell'unità di contribuzione alle spese d'una conferenza amministrativa delle aziende private riconosciute che vi partecipano giusta il numero 338 e delle organizzazioni internazionali partecipanti si stabilisce dividendo la somma complessiva del bilancio di previsione della conferenza per il numero complessivo delle unità versate dai Membri a titolo di contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati un introito dell'Unione. Essi fruttano interessi a partire dal sessantesimo giorno successivo all'invio delle fatture, conformemente ai saggi stabiliti al numero 546.
555 5. Le spese di laboratorio e per impianti tecnici dell'Unione, cagionate da misurazioni, esperimenti o ricerche speciali per conto di taluni Membri, gruppi di Membri, organizzazioni regionali o altri enti, sono sopportate da questi Membri, gruppi, organizzazioni o enti.
556 6. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni alle amministrazioni, alle aziende private riconosciute o a privati è determinato dal segretario generale, in collaborazione con il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto del principio che le spese di pubblicazione e di distribuzione devono di regola essere coperte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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