Convenzione

Art. 78

Lingue

In vigore dal 15 nov 1977
. (Lingue) 535 1. Alle conferenze dell'Unione e alle riunioni del suo Consiglio d'amministrazione e dei suoi organismi permanenti, possono essere adoperate lingue diverse da quelle indicate ai numeri 100 e 106: a) quando sia domandato al segretario generale o al capo dell'organismo permanente interessato di permettere l'uso d'una o di parecchie lingue supplementari, orali o scritte, sempre che le relative spese suppletive siano sopportate dai Membri che hanno fatto la domanda o che l'hanno appoggiata; 536 b) quando una delegazione prende essa stessa tutte le disposizioni per assicurare a sue spese la traduzione orale dalla sua propria lingua in una delle lingue indicate al numero 106. 537 Nel caso previsto al numero 535, il segretario generale o il capo dell'organismo permanente interessato accoglie la domanda nei limiti del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati la promessa che le spese - saranno debitamente rimborsate all'Unione. 538 Nel caso previsto al numero 536, la delegazione interessata può inoltre, se lo desidera, assicurare, a proprie spese la traduzione orale nella sua propria lingua da una delle lingue indicate al numero 106. 539 2. Tutti i documenti di cui ai numeri 102 a 105 possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle previste, a condizione che i Membri che domandano questa pubblicazione si impegnino ad assumere tutte le spese di traduzione e di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-78

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo