Convenzione

Art. 77

Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni

In vigore dal 15 nov 1977
CAPITOLO XI REGOLAMENTO INTERNO DELLE CONFERENZE E DELLE ALTRE RIUNIONI . (Regolamento interno delle conferenze e delle altre riunioni) 1. ORDINE DEI POSTI. 426 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 2. INAUGURAZIONE DELLA CONFERENZA. 427 1. La seduta inaugurale della conferenza è preceduta da una riunione dei capi di delegazione, nel corso della quale viene preparato l'ordine del giorno della prima sessione plenaria. 428 Il presidente della riunione dei capi di delegazione è designato conformemente ai disposti dei numeri 429 e 430. 429 2. La conferenza è inaugurata da una personalità designata dal Governo invitante. 430 Se non c'è un Governo invitante, essa è inaugurata dal più anziano dei capi di delegazione. 431 3. Alla prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che, generalmente, è una personalità designata dal Governo invitante. 432 Se non c'è Governo invitante, si sceglie il presidente tenendo conto della proposta fatta dai capi di delegazione nel corso della riunione di cui al numero 427. 433 4. Durante la prima seduta plenaria si procede pure: a) all'elezione dei vicepresidenti della conferenza; 434 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza e all'elezione dei presidenti e vicepresidenti rispettivi; 435 c) alla costituzione del segretariato della conferenza, composto di personale del segretariato generale dell'Unione e, eventualmente, di personale dell'amministrazione del Governo invitante. 3. PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA. 436 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli sono conferite dal presente Regolamento, il presidente apre e chiude ogni seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del Regolamento interno, da la facoltà di parlare, mette ai voti le questioni e proclama le decisioni adottate. 437 2. Il presidente ha la direzione generale dei lavori della conferenza e veglia al mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Egli decide in merito alle mozioni e alle questioni d'ordine e ha particolarmente il potere di proporre il rinvio o la chiusura della discussione, la levata o la sospensione di una seduta. Egli può anche risolvere di rinviare la convocazione di un'assemblea o di una seduta plenaria, qualora lo ritenga necessario. 438 3. Egli protegge il diritto di tutte le delegazioni d'esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'oggetto in discussione. 439 4. Egli vigila a che i dibattiti siano limitati all'oggetto in discussione e può interrompere qualsiasi oratore che si scostasse dall'argomento trattato, rammentandogli la necessità d'attenersi allo stesso. 4. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI. 440 1. La seduta plenaria può istituire commissioni per esaminare le questioni sottoposte alle deliberazioni della conferenza. Dette commissioni possono istituire delle sottocommissioni. Le commissioni e le sottocommissioni possono parimenti formare gruppi di lavoro. 441 2. Le sottocommissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti unicamente se sono assolutamente necessari. 5. COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE. 442 1. All'apertura di ogni conferenza o riunione, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio di previsione incaricata di apprezzare l'organizzazione e i mezzi d'azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese incorse per tutta la durata della conferenza o della riunione. Questa commissione comprende, indipendentemente dai Membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del segretario generale e, se c'è un Governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo. 443 2. Prima dell'esaurimento del preventivo approvato dal Consiglio di amministrazione per la conferenza o riunione, la commissione di controllo di bilancio di previsione, in collaborazione con il segretario della conferenza o riunione, presenta al plenum uno stato provvisorio delle spese già incorse. La seduta plenaria ne tiene conto, per decidere se i progressi conseguiti giustificano un prolungamento oltre il giorno in cui il preventivo approvato sarà esaurito. 444 3. Alla fine di ogni conferenza o riunione, la commissione di controllo del bilancio di previsione presenta al plenum un rapporto indicante, nel modo più preciso possibile, la somma presumibile delle spese della conferenza o riunione. 445 4. Dopo averlo esaminato e approvato, il plenum trasmette questo rapporto, con le proprie osservazioni, al segretario generale, affinché lo sottoponga al Consiglio d'amministrazione nella sua prossima sessione annuale. 6. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI. 446 6.1 Conferenze di plenipotenziari. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri e degli osservatori previsti ai numeri 324, 325 e 326, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dal plenum. 447 6.2 Conferenze amministrative. Le commissioni sono composte dei delegati dei Paesi membri, degli osservatori e dei rappresentanti previsti ai numeri da 334 a 338, che ne hanno fatto domanda o sono stati designati dai plenum. 7. PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI. 448 Il presidente di ogni commissione propone alla sua commissione la scelta dei presidenti e dei vicepresidenti delle sottocommissioni che essa istituisce. 8. CONVOCAZIONE ALLE SEDUTE. 449 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di lavoro sono annunciata tempestivamente alla sede della conferenza. 9. PROPOSTE PRESENTATE PRIMA DELL'APERTURA DELLA CONFERENZA. 450 Le proposte presentate prima dell'apertura della conferenza sono ripartite dal plenum tra le commissioni competenti istituite conformemente alle disposizioni del comma 4 del presente regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria può trattare direttamente qualsiasi proposta. 10. PROPOSTE O EMENDAMENTI PRESENTATI NEL CORSO DI UNA CONFERENZA. 451 1. Le proposte o gli emendamenti presentati dopo l'apertura della conferenza sono consegnati, secondo il caso, al presidente della conferenza o al presidente della commissione competente oppure al segretariato della conferenza per la loro pubblicazione e distribuzione come documento della conferenza. 452 2. Nessuna proposta o nessun emendamento scritto può essere presentato se non è firmato dal capo della delegazione interessata o dal suo sostituto. 453 3. Il presidente di una conferenza o di una commissione può presentare in ogni momento proposte suscettibili di accelerare il corso dei dibattiti. 454 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare. 455 5. Il presidente della conferenza o il presidente della commissione competente decide in ogni caso se una proposta o un emendamento presentato nel corso di seduta può fare l'oggetto d'una comunicazione verbale o se deve essere consegnato per iscritto per la pubblicazione e distribuzione nelle condizioni previste al numero 451. 456 Di regola, il testo di ogni proposta importante che deve formare oggetto d'una votazione dev'essere distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza tempestivamente, in modo da permettere lo studio prima della discussione. 457 Inoltre, il presidente della conferenza che riceve la proposte o gli emendamenti menzionati al numero 451, li trasmette, secondo il caso, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria. 458 6. Ogni persona autorizzata può leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria qualsiasi proposta o emendamento da essa presentato nel corso della conferenza ed esporvi i motivi. 11. CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ESAME E LA VOTAZIONE D'UNA PROPOSTA O DI UN EMENDAMENTO. 459 1. Nessuna proposta o nessun emendamento presentato prima dell'apertura della conferenza, o da una delegazione durante la conferenza, può essere messo in discussione se, al momento dell'esame, non è appoggiato da almeno un'altra delegazione. 460 2. Ogni proposta o emendamento debitamente appoggiato deve essere, dopo discussione, messo, ai voti. 12. PROPOSTE O EMENDAMENTI OMESSI O RINVIATI. 461 Quando una proposta o un emendamento è stato omesso o quando ne è stato differito l'esame, la delegazione sotto i cui auspici è stato presentato deve vigilare affinché la proposta o l'emendamento non sia in seguito perduto di vista. 13. CONDOTTA DEI DIBATTITI IN SEDUTA PLENARIA. 462 13.1 Quorum. Perché una votazione fatta nel corso di una seduta plenaria sia valida, è necessario, che più della metà delle delegazioni accreditate alla conferenza e aventi diritto di voto siano presenti o rappresentate alla seduta. 463 13.2 Ordine delle discussioni. Le persone che desiderano parlare devono averne ottenuto la facoltà dal presidente. Di regola, esse cominciano con dichiarare a quale titolo parlano. 464 Ogni persona che parla deve esprimersi lentamente e distintamente, separando le parole e facendo delle pause frequenti, per dar modo a tutti di comprendere bene il suo pensiero. 465 13.3 Mozioni d'ordine e questioni d'ordine. Nel corso dei dibattiti, una delegazione può, quando lo giudichi opportuno, presentare qualsiasi mozione d'ordine o sollevare qualsiasi questione d'ordine sulle quali il presidente deve risolvere subito, conformemente alle disposizioni del presente regolamento interno. Ogni delegazione può appellarsi alla decisione del presidente, ma quest'ultima resta interamente valevole, se non è annullata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 466 La delegazione che presenta una mozione d'ordine non può, nel suo intervento, trattare il merito dell'oggetto in discussione. 467 13.4 Ordine di priorità delle mozioni e delle questioni d'ordine. L'ordine di priorità delle mozioni e delle questioni d'ordine, menzionate ai numeri 465 e 466, è il seguente: a) qualsiasi questione d'ordine relativa all'applicazione del presente regolamento interno; 468 b) sospensione della seduta; 469 c) levata della seduta; 470 d) aggiornamento del dibattito sull'oggetto in discussione;. 471 e) chiusura del dibattito sull'oggetto in discussione; 472 f) qualsiasi altra mozione o questione d'ordine che potrebbe essere presentata e la cui priorità è fissata dal presidente. 473 13.5 Mozione per la sospensione o la levata della seduta. Durante la discussione d'un oggetto, una delegazione può proporre di sospendere o levare la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se quest'ultima è appoggiata, la parola è data a due oratori che si esprimono contro la chiusura e unicamente su questo oggetto, dopo di che la mozione è messa ai voti. 474 13.6 Mozione per l'aggiornamento del dibattito. Durante la discussione di qualsiasi questione, una delegazione può proporre l'aggiornamento del dibattito per un periodo di tempo determinato. Qualora tale mozione sia seguita da una discussione, soltanto tre oratori, oltre l'autore della mozione, possono parteciparvi, uno a favore della mozione e due contro, dopo di che la mozione è messa ai voti. 475 13.7 Mozione per la chiusura del dibattito. Una delegazione può in ogni tempo proporre che il dibattito sulla questione all'ordine: del giorno sia chiuso. In tal caso, la parola è data soltanto a due oratori contrari alla chiusura, dopo di che la mozione è messa ai voti. 476 13.8 Limitazione degli interventi. Il plenum può eventualmente limitare la durata e il numero degli interventi d'una medesima delegazione su un determinato oggetto. 477 Tuttavia, sulle questioni di procedura, il presidente limita la durata di ogni intervento a cinque minuti al massimo. 478 Quando un oratore supera il tempo che gli è stato concesso, il presidente ne avverte l'assemblea e prega l'oratore di chiudere in breve tempo la sua relazione. 479 13.9 Chiusura dell'elenco degli oratori. Nel corso di un dibattito, il presidente può dar lettura dell'elenco degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che desiderano prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea, può dichiarare chiuso l'elenco. Tuttavia, il presidente può, se lo ritiene opportuno, concedere eccezionalmente il diritto di rispondere a qualsiasi intervento precedente, anche dopo la chiusura dell'elenco. 480 Quando l'elenco degli oratori è esaurito, il presidente dichiara chiuso il dibattito. 481 13.10 Questioni di competenza. Le questioni di competenza che possono presentarsi devono essere regolate prima che si voti sul merito della questione dibattuta. 482 13.11 Ritiro e nuova presentazione d'una mozione. L'autore d'una mozione può ritirarla prima che sia messa ai voti. Qualsiasi mozione, emendata o no, così ritirata, può essere presentata di nuovo o ripresa dalla delegazione che ha presentato l'emendamento o da qualsiasi altra delegazione. 14. DIRITTO DI VOTO. 483 1. A tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione, debitamente accreditata da quest'ultimo per partecipare ai lavori della conferenza, ha diritto a un voto, conformemente all'. 484 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'. 15. VOTAZIONE. 485 15.1 Definizione della maggioranza. La maggioranza è costituita da più della metà delle delegazioni presenti e votanti. 486 Le astensioni non sono prese in considerazione nel computo dei voti necessari per costituire la maggioranza. 487 In caso di parità di voti, la proposta o l'emendamento è considerato come respinto. 488 Ai fini del presente regolamento, si considera come "delegazione presente e votante" qualsiasi delegazione che si pronuncia per o contro una proposta. 489 15.2 Non partecipazione al voto. Le delegazioni presenti che non partecipano a una determinata votazione o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare non sono considerate come assenti agli effetti della determinazione del quorum ai sensi del numero 462, nè come essendosi astenute, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del numero 491. 490 15.3 Maggioranza speciale. Per quanto concerne l'ammissione dei Membri dell'Unione, la maggioranza necessaria è fissata all'. 491 15.4 Più del cinquanta per cento d'astensioni. Quando il numero delle astensioni supera la metà del numero dei voli emessi (pro, contro, astensioni), l'esame dell'oggetto in discussione è rinviato a una successiva seduta, nel corso della quale le astensioni non saranno più prese in considerazione. 492 15.5 Procedure di voto. Salvo nel caso previsto al numero 495, le procedure di voto sono le seguenti: a) per alzata di mano, in regola generale; 493 b) per appello nominale, se una maggioranza non risulta chiaramente dalla votazione per alzata di mano o se almeno due delegazioni lo domandano. 494 Si procede al voto per appello nominale nell'ordine alfabetico, dei nomi in francese dei Membri rappresentati. 495 15.6 Voto a scrutinio segreto. Si procede a una Votazione segreta quando almeno cinque delle delegazioni presenti e aventi diritto di voto lo domandano in tal caso, il segretario prende immediatamente le misure necessarie per assicurare il segreto dello scrutinio. 496 15.7 Divieto d'interrompere la votazione. Allorquando lo scrutinio è cominciato, nessuna delegazione può interromperlo, in quanto non si tratti di presentare una questione di ordine relativa allo svolgimento dello scrutinio. 497 15.8 Dichiarazioni di voto. Il presidente dà la facoltà di parlare alle delegazioni che desiderano fare una dichiarazione di voto posteriormente alla votazione stessa. 498 15.9 Votazione di una proposta per parti. Quando l'autore di una proposta lo domanda, o quando l'assemblea lo giudica opportuno o quando il presidente, con l'approvazione dell'autore lo propone, la proposta è divisa e le sue parti sono messe ai voti separatamente. Le parti della proposta che sono state adottate sono in seguito messe ai voti nell'insieme. 499 Se tutte le parti d'una proposta sono respinte, la proposta stessa è considerata respinta. 500 15.10 Ordine di votazione delle proposte relative a una medesima questione. Se la medesima questione è oggetto di parecchie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine di presentazione, a meno che l'assemblea non risolva altrimenti. 501 Dopo ogni votazione, l'assemblea decide se debbasi o no mettere ai voti la proposta seguente. 502 15.11 Emendamenti. Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che implichi unicamente una soppressione, un'aggiunta a una parte della proposta iniziale o la revisione di una parte di questa proposta. 503 Qualsiasi emendamento a una proposta, accettato dalla delegazione che la presenta, è senz'altro inserito nel testo primitivo della medesima. 504 Nessuna proposta di modifica è considerata come un emendamento, se l'assemblea è del parere che essa si riveli incompatibile con la proposta iniziale. 505 15.12 Votazione sugli emendamenti. Se una proposta è oggetto d'un emendamento, si vota in primo luogo su questo emendamento. 506 Se una proposta è oggetto di parecchi emendamenti, si vota in primo luogo sull'emendamento che si scosta maggiormente dal testo originale; in seguito si vota su quello dei rimanenti, che del pari si scosta maggiormente dal testo originale, e così di seguito fino a quando tutti gli emendamenti siano stati esaminati. 507 Se uno o parecchi emendamenti sono approvati, la proposta così modificata è in seguito messa ai voti. 508 Se nessun emendamento è approvato, la proposta iniziale è messa ai voti. 16. COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI CONDOTTA DEI DIBATTITI E PROCEDURA DI VOTO. 509 1. I presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite al presidente della conferenza dal comma 3 del presente regolamento interno. 510 2. Le disposizioni fissate al comma 13 del presente regolamento interno per la condotta dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o delle sottocommissioni, salvo in materia di quorum. 511 3. Le disposizioni fissate al comma 15 del presente regolamento interno sono applicabili alle votazioni in seno alle commissioni o sottocommissioni. 17. RISERVE. 512 1. Di massima, le delegazioni che non possono far condividere il loro modo di vedere dalle altre delegazioni devono sforzarsi, nei limiti del possibile, di conformarsi al parere della maggioranza. 513 2. Tuttavia, se una delegazione giudica che una decisione qualsiasi possa impedire al suo Governo di ratificare la Convenzione o di approvare la revisione di un regolamento, essa può fare delle riserve a titolo provvisorio o definitivo in merito a questa decisione. 18. VERBALI DELLE SEDUTE PLENARIE. 514 1. I verbali delle sedute plenarie sono redatti dal segretario della conferenza, che provvede alla loro distribuzione alle delegazioni il più presto possibile, prima della data in cui questi verbali devono essere esaminati. 515 2. Quando i verbali sono stati distribuiti, le delegazioni interessate possono presentare per iscritto al segretariato della conferenza, nel più breve termine possibile le correzioni che giudicano giustificate; ciò non impedisce alle delegazioni di presentare oralmente delle modificazioni alla seduta nel corso della quale i verbali sono approvati. 516 3. Di regola, i verbali contengono soltanto le proposte e le conclusioni, con gli argomenti sui quali esse sono fondate, in un testo per quanto possibile conciso. 517 Ogni delegazione ha nondimeno il diritto di domandare l'inserimento, in forma abbreviata o per esteso, di ogni dichiarazione da essa fatta nel corso dei dibattiti. In tal caso essa deve, di regola, farne comunicazione all'inizio del suo intervento, allo scopo di agevolare il compito dei relatori. Essa deve inoltre fornire il testo al segretariato della conferenza entro due ore dalla fine della seduta. 518 4. Della facoltà prevista al numero 517, di far inserire dichiarazioni nei verbali, deve in ogni caso essere fatto uso con discrezione. 19. RELAZIONI E RAPPORTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI. 519 1. I dibattiti delle commissioni e sottocommissioni sono riassunti, seduta per seduta, nelle relazioni compilate dal segretariato della conferenza; in queste sono rilevati i punti essenziali delle discussioni, le varie opinioni degne di nota, le proposte e le conclusioni risultanti dall'insieme delle deliberazioni. 520 Tuttavia, ogni delegazione può parimenti fare uso del diritto previsto al numero 517. 521 Della facoltà prevista nel numero precedente, dev'essere fatto uso con discrezione. 522 2. Le commissioni e le sottocommissioni possono redigere i rapporti parziali che giudicano necessari e, eventualmente, alla fine dei lavori possono presentare un rapporto finale nel quale siano riassunte, in forma concisa, le proposte e le conclusioni risultanti dagli studi che sono stati loro affidati. 20. APPROVAZIONE DEI VERBALI, DELLE RELAZIONI E DEI RAPPORTI. 523 1. All'inizio di ogni seduta plenaria o di ogni seduta d'una commissione o sottocommissione, il presidente domanda di regola se le delegazioni hanno osservazioni da fare circa il verbale o la relazione della seduta precedente. Questi si considerano come approvati se nessuna modifica è stata comunicata al segretariato o se nessuna opposizione è stata fatta verbalmente. In caso contrario, le correzioni necessarie sono apportate al verbale o alla relazione. 524 Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o dalla sottocommissione interessata. 525 2. Il verbale dell'ultima seduta plenaria è esaminato e approvato dal presidente di questa seduta. 526 La relazione dell'ultima seduta d'una commissione o sottocommissione è esaminata e approvata dal presidente di questa commissione o sottocommissione. 21. COMMISSIONE DI REDAZIONE. 527 1. I testi degli Atti finali, redatti per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle diverse commissioni tenuto conto dei pareri espressi, sono sottoposti alla commissione di redazione, la quale è incaricata di perfezionare la forma senza alterarne il senso e, se necessario, di riunirli con i testi anteriori non emendati. 528 2. Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, per nuovo esame, alla commissione competente. 22. NUMERAZIONE. 529 1 I numeri dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono conservati fino alla prima lettura in seduta, plenaria. I testi aggiunti recano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, al quale si aggiunge "A", "B", ecc. 530 2. La numerazione definitiva dei capitoli, degli articoli e dei paragrafi è affidata alla commissione di redazione, dopo la loro approvazione in prima lettura. 23. APPROVAZIONE DEFINITIVA. 531 I testi degli Atti finali sono considerati come definitivi quando sono stati approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria. 24. FIRMA. 532 I testi definitivi approvati dalla conferenza sono sottoposti alla firma dei delegati provvisti dei poteri definiti all', secondo, l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Paesi rappresentati. 25. COMUNICATI STAMPA. 533 I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa soltanto con L'autorizzazione del presidente o di uno dei vicepresidenti della conferenza. 26. FRANCHIGIA. 534 Per la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i Membri del Consiglio d'amministrazione, gli alti funzionari degli organismi permanenti dell'Unione che assistono alla conferenza e il personale del segretariato dell'Unione distaccato alla conferenza hanno diritto alla franchigia postale, telegrafica e telefonica nella misura in cui il Governo del Paese dove si tiene la conferenza sia riuscito a intendersi in merito con gli altri Governi e con le aziende private riconosciute cui ciò concerne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-77

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo