Allegato 3

Art. XVII

Esecuzione dell'accordo.

In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XVII. (Esecuzione dell'accordo). Il Segretario generale delle Nazioni Unite e l'autorità competente dell'Unione potranno conchiudere tutti quegli accordi supplementari che riterranno convenienti nell'applicazione del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-xvii

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo