Allegato 3
Art. XVIII
Revisione.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XVIII.
(Revisione).
Il presente accordo può essere riveduto mediante intesa tra le Nazioni Unite e l'Unione, con riserva di un preavviso di sei mesi, dato dall'una o dall'altra parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-xviii