Allegato 3
Art. XVI
Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XVI.
(Servizio delle telecomunicazioni delle Nazioni Unite)
1. L'Unione riconosce l'importanza per l'Organizzazione delle Nazioni Unite di fruire degli stessi diritti dei Membri dell'Unione nell'esercizio dei servizi di telecomunicazione.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite s'impegna a esercitare i servizi di telecomunicazione che da essa dipendono attenendosi alle norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e del Regolamento annesso a detta Convenzione.
3. Le modalità precise d'applicazione del presente articolo saranno oggetto di accordi speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-xvi