Allegato 3
Art. XVII
99 / 101Esecuzione dell'accordo.
In vigore dal 15 nov 1977
ARTICOLO XVII.
(Esecuzione dell'accordo).
Il Segretario generale delle Nazioni Unite e l'autorità competente dell'Unione potranno conchiudere tutti quegli accordi supplementari che riterranno convenienti nell'applicazione del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-a-xvii