Art. 4

LEGGE 8 agosto 1977, n. 606

In vigore dal 13 set 1977
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento. Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi. Il Ministro per il tesoro e, altresì, autorizzato a disporre con separato decreto la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo africano di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;606#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo