Art. 2

LEGGE 8 agosto 1977, n. 606

In vigore dal 13 set 1977
Per la corresponsione del contributo di cui all', il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo africano, delle somme all'uopo necessarie ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unità di conto.
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