Art. 1
LEGGE 8 agosto 1977, n. 606
In vigore dal 13 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 20 milioni di unità di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualità, rispettivamente di 12 milioni di unità di conto per il 1977 e di 8 milioni di unità di conto per il 1978.
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