Art. 1

LEGGE 8 agosto 1977, n. 606

In vigore dal 13 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di 20 milioni di unità di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualità, rispettivamente di 12 milioni di unità di conto per il 1977 e di 8 milioni di unità di conto per il 1978.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;606#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo