Art. 3
LEGGE 8 agosto 1977, n. 606
In vigore dal 13 set 1977
I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
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