Art. 8

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi.
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