Art. 7
LEGGE 8 agosto 1977, n. 546
In vigore dal 6 set 1977
Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all', il rilascio della concessione a costruire prevista dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all' della stessa legge.
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