Art. 5

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, sulla proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.
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