Art. 10

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

In vigore dal 6 set 1977
Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi di cui all'articolo 2, n. 3), lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1979.
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