Art. 24

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all' della presente legge. Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall'applicazione della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di risanamento di immobili di loro proprietà destinati all'edilizia residenziale.
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