Art. 23

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all', lettera d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresì considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni. Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente . Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell' del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità.
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