Art. 7

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' della predetta legge. Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - sentito il Ministro per il tesoro.
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