Art. 9
LEGGE 8 agosto 1977, n. 513
In vigore dal 18 ago 1977
Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall' della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, è autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall' della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto alle necessità di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto .
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