Art. 8

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
La revoca prevista dall' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la urbanizzazione primaria delle aree nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona. Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, gli atti istruttori già presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la loro validità ai fini della nuova concessione di mutuo. In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell' del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è fissato al 31 gennaio 1978.
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