Art. 20

LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

In vigore dal 18 ago 1977
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi.
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