Art. 29
LEGGE 8 agosto 1977, n. 513
In vigore dal 20 ago 1978
Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti già perfezionati non siano inferiori agli
sette decimi
della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque
del 15 per cento, al netto degli alloggi in corso di cessione in proprietà
del patrimonio gestito dall'istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dal precedente . Il valore venale dell'alloggio è determinato al momento della cessione stessa.
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