Art. 8

LEGGE 20 luglio 1977, n. 407

In vigore dal 23 lug 1977
La facoltà accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.
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