Art. 8
LEGGE 20 luglio 1977, n. 407
In vigore dal 23 lug 1977
La facoltà accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-07-20;407#art-8