Art. 4
LEGGE 20 luglio 1977, n. 407
In vigore dal 6 set 1978
Il primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:
"I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono però riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Il secondo comma del medesimo articolo 36 è sostituito con il seguente:
"I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello
cui si riferiscono
. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto od in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio ai sensi del successivo articolo 40-bis".
È soppresso il terzo comma dello stesso articolo 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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