Art. 7

LEGGE 20 luglio 1977, n. 407

In vigore dal 23 lug 1977
Fatte salve le disposizioni legislative che ad esso facciano riferimento, il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato: "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percepiti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonchè per integrare la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 40-bis della presente legge".
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