Art. 6
LEGGE 20 luglio 1977, n. 407
In vigore dal 23 lug 1977
Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dall'articolo 36.
A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo - per le finalità per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso".
Storico versioni
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