Art. 14
LEGGE 29 giugno 1977, n. 349
In vigore dal 1 lug 1977
I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell', alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all' della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalità previste dalla predetta legge.
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