Art. 14 · LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Art. 14

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

In vigore dal 1 lug 1977
I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell', alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all' della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalità previste dalla predetta legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349#art-14