Art. 12
LEGGE 29 giugno 1977, n. 349
In vigore dal 1 lug 1977
Il quinto comma dell' del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, è abrogato e sostituito dal seguente:
"È garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonchè per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività".
La nullità degli accordi che riconoscono anzianità di servizio convenzionale, di cui al settimo comma dell' del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si applica agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.
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