Art. 10

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

In vigore dal 1 lug 1977
Nel caso di mancata osservanza del disposto del secondo comma dell', i collegi dei sindaci o dei revisori dei conti di cui al terzo comma dell' ne danno immediata notizia ai Ministeri vigilanti per l'adozione degli interventi, anche sostitutivi, che si rendessero necessari e per l'eventuale applicazione a carico dei responsabili delle sanzioni previste dall' del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386. È nullo ad ogni effetto qualsiasi atto stipulato dagli enti e casse mutue poste in liquidazione, con organizzazioni professionali o sindacali delle categorie contemplate dalla presente legge per la disciplina dei rapporti convenzionali degli appartenenti alle categorie medesime. È altresì nulla qualsiasi convenzione tra gli enti e casse mutue poste in liquidazione e singoli appartenenti alle categorie professionali di cui all' che non sia conforme alle clausole delle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.
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