Art. 6
LEGGE 29 giugno 1977, n. 349
In vigore dal 1 lug 1977
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.
Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, è destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente .
Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.
Il personale degli enti e gestioni estinti può essere comandato presso il Ministero della sanità per le esigenze del comitato centrale. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanità, sentito il comitato centrale.
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