Art. 6 · LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

Art. 6

LEGGE 29 giugno 1977, n. 349

In vigore dal 1 lug 1977
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione. Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, è destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidi e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente . Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale. Il personale degli enti e gestioni estinti può essere comandato presso il Ministero della sanità per le esigenze del comitato centrale. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanità, sentito il comitato centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349#art-6