Art. 4

In vigore dal 13 ago 1977
All'onere derivante dall'applicazione del precedente si provvederà a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;441#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo