Art. 4
In vigore dal 13 ago 1977
All'onere derivante dall'applicazione del precedente si provvederà a carico del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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